Le legge di bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che era composta da TASI, TARI e IMU, lasciando in vita la TARI (tassa sui rifiuti) e riscrivendo l’IMU.
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
L’IMU non si applica:
- Al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (in numero di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Sono, altresì, esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Per abitazione principale sono da intendersi anche:
- Una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (potestà regolamentare).
A partire dall’anno 2016 non sono più equiparate ad abitazione principale quelle concesse in comodato ad uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500.
Viene prevista una sola forma di comodato gratuito per la quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile ai fini del calcolo, ex art. 13 D.L. 201/2011 comma 3 lettera 0a);
Aliquote
L’amministrazione comunale ha deliberato per l’anno 2024 le seguenti aliquote:
- 5,00 per mille per abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di Euro 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili.