Comunicazioni di cessione fabbricato (art. 12 del D.L. 21/3/78 n. 59, convertito in Legge 18/5/78 n.191)
Ai sensi dell’art. 12 D.L. 59/78, “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere all’interessato”.
Il D.L. 30/5/2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/7/2011 n. 6 ha disposto (con l’art. 5 c. 4) che “Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’art. 12 del D.L. 21/3/78 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 18/5/78 n. 191”.
Pertanto, l’obbligo di comunicazione è ora previsto per tutti i contratti NON soggetti a registrazione dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è riferita esclusivamente a cittadini italiani e/o comunitari, ultra quattordicenni, che ricevono la disponibilità del fabbricato/immobile e deve essere effettuata all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore della consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini, si deve tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile e non del momento dell’accordo o della firma del contratto; inoltre, la comunicazione NON dovrà essere inviata nuovamente in caso di rinnovo o proroga della cessione del medesimo soggetto.