Manutenzione ordinaria: “Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio”.
Procedimento mediante il quale viene comunicata all’Ente competente una serie di interventi per i quali viene data solo una semplice comunicazione a firma del proprietario o avente titolo sull’immobile interessato in quanto tali lavori, ricompresi nella definizione di cui sopra, non necessitano di rilascio di alcun titolo abilitativo.
A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, sono inclusi nella manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a), del D.P.R. 380/01:
- il ripassamento (riordino/rivoltura) del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie, pluviali e faldali, nonché la loro sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.), la riparazione o il rifacimento di manti impermeabili senza modifiche estetiche, la coibentazione del manto di copertura.
- la pulitura di facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, la riparazione e il ripristino di infissi e ringhiere, la riparazione e il rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne (terrazzi, cortili), purché per queste ultime vengano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti. In particolare dovranno essere mantenuti i disegni delle pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra di colori diversi.
- la riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.
- la sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere con altri in tutto identici agli esistenti.
- la sostituzione di serramenti interni.
- la tinteggiatura delle facciate verso i cortili chiusi interni.
- la realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc., utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture.
- i rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti nella facciata.