Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 della legge 241/90 dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, entrate in vigore il 31 luglio 2010, sono considerati realizzabili con SCIA gli interventi edilizi soggetti a DIA ai sensi della LR 31/02.
Ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, con la esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, alla immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, alla amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, che possono essere acquisiti preventivamente i pareri o autorizzazioni.
I lavori oggetto della SCIA possono essere iniziati dalla data di presentazione, e comunque entro un anno dalla presentazione.
In caso di carenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla legge l’amministrazione competente può adottare, entro trenta giorni, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
La SCIA ha validità tre anni dalla data di inizio lavori.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la Comunicazione fine lavori con presentazione di scheda tecnica descrittiva o, se dovuta, la Richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità.