La rettifica di dati personali riguarda la correzione di eventuali errori di dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) o la correzione di dati di stato civile della persona (matrimonio, vedovanza, divorzio, ecc).
Qualora la rettifica riguardi un cittadino minorenne, occorre che l'istanza venga presentata in sua vece da chi esercita la patria potestà .
CITTADINI ITALIANI: I cittadini italiani, nati in Italia o, se nati all'estero, che abbiano trascritto in Italia gli atti di stato civile che li riguardano, qualora abbiano necessità di richiedere variazioni di dati anagrafici o di stato civile, dovranno presentare la relativa istanza agli sportelli. Sarà poi cura degli uffici anagrafici richiedere ai Comuni competenti gli atti per poter effettuare le variazioni richieste.
CITTADINI STRANIERI: per richiedere variazioni di dati anagrafici o di stato civile, occorre presentare:
- una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione, con firma legalizzata in Prefettura, di chi ha sottoscritto il documento, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata.
oppure
- documenti originali prodotti nello Stato (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza..), relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni e le relative fotocopie.Tali documenti devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione o della stessa autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione, o tradotti in Italia dal Consolato del Paese di appartenenza, o tradotti in Italia da un traduttore ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale.
La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.