Gli organi di polizia di cui all'Art. 12 del C.d.S. effettuano il rilievo del sinistro stradale finalizzato ad accertare i reati, gli illeciti e le responsabilità. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Per ottenere le informazioni gli interessati devono rivolgersi al Comando o ufficio cui appartiene il personale che ha proceduto alla rilevazione del sinistro.
Il Comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge; in caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima Autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela (90 giorni).