art. 6, comma 9, del D.Lgs.vo n. 35/2013
Le Amministrazioni dello stato, gli Enti locali, le Regioni e le Provincie autonome devono pubblicare l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.